Il numero degli associati è illimitato. Possono aderire all’associazione le persone fisiche e gli enti giuridici che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell’associazione con la loro opera, competenze e conoscenze.
Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 6. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
Gli associati hanno il diritto di:
- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
- frequentare i locali dell’associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione;
- concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell’ordine del giorno delle Assemblee;
- prendere visione dei bilanci e consultare i libri sociali dietro presentazione di richiesta scritta.
Gli associati hanno il dovere di:
- rispettare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.
La qualità di associato si perde:
- per morte;
- per recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato ed annotato da parte del Consiglio Direttivo sul libro degli associati;
- per esclusione. Il provvedimento di esclusione può essere deliberato dal Consiglio Direttivo qualora ravvisi nell’associato un comportamento contrastante con gli scopi dell’associazione, dei persistenti violazioni degli obblighi statutari, se ha arrecato all’associazione danni materiali o morali di una certa gravità e se non ha provveduto al pagamento della quota associativa entro centottanta giorni dall’inizio dell’esercizio sociale. Prima di procedere all’esclusione, il Consiglio Direttivo deve contestare per iscritto all’associato gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull’esclusione l’associato può, entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione di esclusione, richiedere che sull’istanza si pronunci un Collegio di tre Probiviri all’uopo nominato dall’Assemblea.
I diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.
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